Richieste d'acconto Sono richieste tramite le polizze inviate ai contribuenti nel corso del mese di marzo di ogni anno. Il contribuente può scegliere se versare l'acconto con un versamento unico o in tre rate. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento. In caso di ritardo nel versamento delle singole rate sarà conteggiato un interesse di mora a carico del contribuente. L'importo degli acconti è calcolato di regola tenendo conto dell'ultima tassazione emessa o su richiesta esplicita del contribuente. I contribuenti che ritenessero non adeguato l'importo della richiesta di acconto rispetto alla presumibile imposta dovuta, possono chiedere all'Ufficio contribuzioni delle polizze di versamento con importi adeguati. I tassi di interesse sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato. Artt. dal 296 al 299 Legge Tributaria |